YACHTING CLUB TORRI
STATUTO SOCIALE
ART. 1 – E’ costituito, con sede legale a Torri del Benaco (VR) in via Marconi, lo “Yachting Club Torri – Associazione Sportiva Dilettantistica“, la quale potrà aderire ad altri enti ed organizzazioni, se ciò faciliterà il conseguimento degli scopi sociali.
In particolare lo Yachting Club Torri – Associazione Dilettantistica Sportiva accetta espressamente le norme e le direttive del CONI e della Federazione Italiana Vela, cui è affiliato.
ART. 2 – L’Associazione ha lo scopo di promuovere e coltivare ogni genere di esercizi atletici consentiti dal Coni da praticarsi sull’acqua ed in particolare la navigazione a vela e a motore, il canottaggio ed il nuoto, per infondere tra gli associati e nei giovani l’amore alla vita marinaresca e sportiva. Nell’ambito della promozione della navigazione a vela rientra anche l’eventuale organizzazione di corsi di vela.
Tra le attività istituzionali rientrano anche tutti i servizi di alaggio e di assistenza alle imbarcazioni dei Soci e degli affiliati alla Federazione Italiana Vela, in possesso di tessera in corso di validità.
I colori sociali sono: bianco, azzurro, giallo-oro.
ART. 3 – Lo Yachting Club Torri – Associazione Dilettantistica Sportiva è una libera associazione apolitica e non ha scopi commerciali o di lucro. Tutti gli eventuali proventi e i contributi sociali saranno impiegati per il finanziamento delle manifestazioni e attività dilettantistiche sportive, oltre che all’attività didattica relativamente alle discipline di cui all’art. 2.
ART. 4 – L’anno sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre.
ART. 5 – Per far parte dell’associazione occorre essere ammessi, su domanda controfirmata da due Soci proponenti, maggiorenni e associati da almeno due anni, dal Consiglio Direttivo. All’atto dell’accoglimento della domanda deve essere versato l’importo stabilito per la quota sociale oltre ad una distinta quota di ammissione. I nominativi degli aspiranti Soci e dei Soci proponenti, dovranno rimanere preventivamente esposti per quindici giorni all’Albo Sociale. Per le eventuali osservazioni che i Soci potranno fare con lettera firmata, diretta al Consiglio Direttivo.
ART. 6 – I Soci si dividono nelle seguenti categorie:
A) Benemeriti; B) Proprietari; C) Sostenitori; D) Familiari; E) Simpatia.
Il Consiglio Direttivo, tenuto conto dell’entità delle attrezzature disponibili, potrà fissare un numero massimo di Soci per ogni categoria.
ART. 7 – Soci Benemeriti sono quelle persone che possono con il loro nome e la loro attività, dare lustro speciale e decoro all’Associazione o che, per attività o donazioni eccezionali, meritano la riconoscenza dell’Associazione. I Soci Benemeriti non sono tenuti al versamento di quote annue, ma godono ugualmente di tutti i diritti e vantaggi offerti dall’Associazione. Ogni Socio può, con proposta nominativa, proporre al Consiglio Direttivo la nomina a Socio Benemerito. Il Consiglio Direttivo, presa visione della proposta, dovrà fare gli opportuni accertamenti ed indagini. La proposta, corredata dagli accertamenti del Consiglio Direttivo, dovrà essere presentata all’Assemblea Generale per l’approvazione.
ART. 8 – Sono Soci Proprietari coloro che disponendo di imbarcazioni proprie, richiedono all’Associazione dei servizi per le stesse.
Sono Soci Sostenitori quelle persone che partecipano attivamente alla vita dell’Associazione e che non dispongono di imbarcazioni proprie o che, disponendone, non richiedono all’Associazione dei servizi per le stesse.
Solo i Soci Sostenitori possono usufruire delle imbarcazioni a vela dello Yachting Club Torri.
Sono Soci Familiari le persone conviventi, quali familiari, con i Soci Benemeriti, Proprietari e Sostenitori nonché i minorenni proprietari di imbarcazioni a vela o a remi purché figli di Soci Benemeriti, Proprietari o Sostenitori.
Sono Soci di Simpatia coloro che pur non vivendo in alcun modo la vita dell’Associazione e non richiedendo ad essa alcun servizio, desiderano essere affiliati. I Soci di Simpatia sono tenuti al versamento di una quota sociale ma non di una quota di ammissione.
Ogni Socio è portatore di un voto in assemblea.
Gli eventuali servizi di alaggio sono gratuiti per i Soci Proprietari e i Soci Sostenitori, in quanto compresi all’interno della quota associativa.
Per i Soci Simpatia e i non Soci i servizi di alaggio sono a pagamento.
ART. 9 – L’adesione allo Yachting Club Torri – Associazione Dilettantistica Sportiva si intende rinnovata di anno in anno, salvo lettera di dimissioni da inoltrarsi con raccomandata R/R entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui il Socio intende dimettersi.
Le misure delle quote di associazione e di ammissione dei Soci sono fissate dal Consiglio Direttivo.
Le quote sociali devono essere pagate entro il 31 marzo di ogni anno.
Trascorsa tale data, il Consiglio Direttivo invita con lettera raccomandata i Soci morosi a versare la quota sociale fissando un termine non superiore a 30 giorni. Resta inteso che il mancato versamento della quota sociale oltre i 30 giorni dalla scadenza comunicata dal Consiglio Direttivo, in data comunque successiva al 1° aprile, si considera come manifestazione di volontà di dimissioni senza necessità di comunicazione scritta.
Il Consiglio Direttivo, in caso di tardato pagamento, avrà facoltà di applicare una mora pari almeno al 10% dell’importo dovuto. Rimane salva la facoltà di recupero delle somme dovute all’Associazione e non pagate.
La quota di associazione fissata per i Soci Proprietari, dà diritto agli stessi di godere di tutte le attrezzature e servizi sociali durante il periodo estivo.
ART. 10 – I Soci rispondono di fronte ai Terzi per gli impegni sociali nel limite dell’ammontare della loro quota annuale.
ART. 11 – Il Consiglio Direttivo può espellere per gravi motivi il Socio che si sia reso indegno di appartenere all’Associazione. Si ritiene indegno il Socio che sia incorso in condanne penali per reati infamanti, oppure tenga una condotta pubblicamente contraria all’ordine e alla moralità sociale, prescindendo però da qualsiasi considerazione di carattere politico. Un Socio può essere espulso per gravi infrazioni alle norme dello Statuto e dei regolamenti interni o alla correttezza sportiva e per condotta ripetutamente contraria all’esistenza dell'Associazione. Contro la decisione di mancata accettazione, di sospensione e di radiazione, è ammesso il ricorso all’Assemblea Generale dei Soci. Il ricorso non sospende peraltro l’esecuzione del provvedimento, in attesa della decisione dell’Assemblea.
ART. 12 - L’Assemblea Ordinaria si riunirà almeno una volta all’anno. Essa delibererà sulle seguenti materie:
1)Bilanci Preventivi e Consuntivi;
2)Nomina delle cariche Sociali;
3)Problemi tecnici di ordinaria amministrazione.
Essa delibererà inoltre su ogni argomento portato all’ordine del giorno dal Consiglio Direttivo e che non sia riservato all’esame dell’Assemblea straordinaria.
ART. 13 – Le Assemblee Generali Straordinarie vengono convocate ogni qualvolta il Presidente od almeno tre membri del Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno e quando almeno i due quinti dei Soci ne richiedano la convocazione con domanda scritta e motivata, al Consiglio Direttivo.
ART. 14 – Per la validità delle deliberazioni delle Assemblee è necessaria la presenza, anche per delega, della maggioranza dei voti di tutti i Soci. Trascorsa un’ora da quella fissata per la prima convocazione ovvero in seconda convocazione, si potrà prendere valide deliberazioni qualunque sia il numero dei voti rappresentati. Ogni Socio non potrà comunque rappresentare più di cinque Soci.
I Soci minorenni non hanno diritto di voto né attivo né passivo.
ART. 15 – Per deliberare validamente su modificazioni da apportare allo Statuto Sociale e per deliberare su ricorsi dei Soci, radiati o non ammessi, sarà richiesta la presenza, anche per delega, di almeno la metà dei Soci.
ART. 16 - L’Assemblea Sociale verrà convocata presso la Sede Sociale, in prima convocazione alle ore 7.15 e in seconda convocazione alle ore 11.00, il 3° Sabato di Marzo di ciascun anno, salvo diversa convocazione che verrà eventualmente notificata almeno 15 giorni prima della data prefissata.
ART. 17 – Le Assemblee sono presiedute dal Presidente ed in Sua assenza dal Vice Presidente. Le discussioni dell’Assemblea saranno riportate sull’apposito Libro Verbali.
ART. 18 – L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo di almeno tre membri, fra i quali il Presidente, scelti fra i Soci, eletti dall’Assemblea. La votazione avverrà in due tempi distinti; in un primo tempo l’Assemblea procederà alla nomina del Presidente e, dopo lo scrutinio dei voti e la conseguente elezione dello stesso, si procederà alla nomina degli altri membri del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo nominerà un Vice Presidente scelto fra i suoi membri.
ART. 19 – Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
ART. 20 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di approvare ed eventualmente modificare un regolamento sulle modalità di comportamento dei Soci all’interno della Sede Sociale, da esporsi nell’Albo Sociale.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando alle riunioni è presente la maggioranza dei suoi membri. In caso di parità di voti, quello del Presidente è decisivo. Le votazioni per l’ammissione di nuovi Soci saranno segrete e la domanda si intenderà accolta se avrà ottenuto almeno quattro voti favorevoli.
ART. 21 - Il Consiglio Direttivo è organo di esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea ma può comunque deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell’Assemblea.
ART. 22 – Ogni componente il Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive si rendesse assente alle riunioni senza giustificato motivo, si riterrà dimissionario. Sia in questo caso che in qualunque altro caso in cui venga a mancare un Consigliere, esso verrà sostituito in ordine di voto, rispetto al risultato dell’ultima Assemblea. Se ciò non fosse possibile, il Consiglio Direttivo potrà chiamare a sostituire il Consigliere mancante, altro Consigliere da scegliere fra i Soci, che rimarrà in carica fino alla prima Assemblea.
ART. 23 – La rappresentanza e la firma sociale spettano al Presidente. Al Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente, sono demandati tutti i poteri conferiti allo Statuto da Presidente.
ART. 24 – L’Associazione non è responsabile dei danni di qualsiasi genere e natura che possano derivare ai materiali ed alle imbarcazioni dei Soci, sia in deposito presso la Sede, sia in ormeggio.
ART. 25 – Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra i Soci per motivi attinenti l’attività sociale o tra i Soci e Associazione o Organi della stessa, dovrà essere risolta inappellabilmente e senza formalità di procedura da un arbitro nominato fra le parti o, in difetto, trascorsi dieci giorni dalla richiesta scritta di una delle parti, nominato su istanza della parte più diligente, dal Delegato Provinciale del CONI.
ART. 26 – E’ vietata espressamente la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve, o di capitale durante la vita dell’Associazione.
In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il Consiglio Direttivo provvederà alla devoluzione del patrimonio dello Yachting Club Torri – Associazione Dilettantistica Sportiva ad altra associazione analoga.